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Art. 21c

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Nel sistema d’informazione sono trattati i seguenti dati relativi a eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi che vi sono implicati:
    1. dati personali concernenti l’identità e dati di contatto pubblicamente accessibili, segnatamente dati provenienti da reti sociali;
    2. 1 dati personali che sono necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale, compresi i dati personali degni di particolare protezione, come informazioni relative allo stato di salute, alle condanne o alle procedure penali o amministrative pendenti e all’appartenenza a gruppi criminali o terroristici;
    3. registrazioni di immagini e suoni.
  2. Per valutare la pericolosità degli individui di cui al capoverso 1, fedpol è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 20202sulla protezione dei dati.3
  3. Nel sistema d’informazione sono inoltre trattati i dati personali relativi all’identità delle guardie di sicurezza che possono essere impiegate.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. RS 235.1

  3. Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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