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Art. 18

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Qualsiasi aeromobile può, per motivi d’ordine e di sicurezza pubblica, essere obbligato ad atterrare. Esso deve obbedire senza indugio ai segnali d’atterramento.
  2. Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo doganale per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto sequestro fino al momento in cui l’UFAC gli rilascia l’autorizzazione di circolare.

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