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Art. 17

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Se un aeromobile, in stato d’emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l’operazione, a chiedere le istruzioni all’autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali.
  2. Nell’attesa l’aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali.

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