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Art. 11a

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 19441relativa all’aviazione civile internazionale.
  2. Questa disposizione si applica per analogia anche all’uso all’estero:
    1. di aeromobili svizzeri;
    2. di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede principale o residenza permanente si trova in Svizzera.

Footnotes

  1. RS 0.748.0

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