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Art. 11

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero.
  2. Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.
  3. All’estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto svizzero, a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello Stato ospitante o sorvolato.
  4. Sono, in ogni caso, riservate le disposizioni degli accordi internazionali, le norme riconosciute del diritto internazionale e le disposizioni della presente legge sull’applicabilità territoriale delle disposizioni penali.

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