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Art. 101

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l’esercizio di linee aeree regolari.1
  2. In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010;FF 1992 I 540).

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