Torna alla legge

Art. 99

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Alla scadenza del noleggio a tempo, la nave deve trovarsi nel porto di partenza del primo viaggio.
  2. Se la durata dell’ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto di noleggio a tempo, questo si considera prorogato sino alla fine del viaggio e il nolo è aumentato proporzionatamente ai giorni di ritardo.
  3. Il noleggiante può rifiutarsi d’intraprendere un viaggio la cui durata, in condizioni normali, oltrepassi notevolmente la durata convenuta del contratto di noleggio a tempo.
  4. Il noleggiatore può recedere da ogni contratto di noleggio, per iscritto, senza costituzione in mora e senza termine, se la nave no è a sua disposizione nel luogo e alla data convenuti; egli ha diritto al risarcimento del danno, in quanto il noleggiante non provi che il ritardo non gli è imputabile.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.