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Art. 98

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Nel noleggio a tempo il noleggiante non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave e l’equipaggio a un pericolo maggiore di quanto fosse previsto al momento della conclusione del contratto, se tale pericolo è sorto o è stato conosciuto solo più tardi.
  2. Se l’utilizzazione della nave nel senso previsto dal contratto diviene in tal modo impossibile, il noleggiatore ha diritto di recedere immediatamente dal contratto e di ripetere la parte delle sue anticipazioni rimasta senza controprestazione.

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