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Art. 87

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Salvo disposizione speciale della presente legge, ai contratti d’utilizzazione della nave è applicabile il Codice delle obbligazioni1.
  2. Tutte le azioni fondate su contratti di locazione, di noleggio o di trasporto marittimo si prescrivono in un anno; in caso di contratto di locazione o di noleggio, a contare dalla scadenza del contratto, e in caso di contratto di trasporto, a contare dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata o avrebbe dovuto essere riconsegnata.2

Footnotes

  1. RS 220

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

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