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Art. 86

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. In caso di perdita della nave a causa di naufragio, i componenti superstiti dell’equipaggio hanno diritto, indipendentemente dal loro eventuale rimpatrio, a un’indennità di disoccupazione.
  2. Siffatta indennità è pagata, per ogni giorno di disoccupazione effettiva ma durante due mesi al massimo, in misura pari alla retribuzione giornaliera convenuta.
  3. L’indennità di disoccupazione è privilegiata nello stesso grado previsto per i crediti per salari.

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