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Art. 80

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Ogni componente dell’equipaggio può pretendere che il capitano gli rilasci un attestato, che indichi esclusivamente la natura e la durata del suo servizio a bordo.
  2. Per il cittadino svizzero che lascia il servizio della nave, l’attestato è iscritto nel libretto di navigazione.
  3. L’arruolato ha inoltre diritto di farsi rilasciare un attestato che si esprima anche sul modo delle prestazioni e sulla condotta.

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