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Art. 79

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Quando una nave svizzera è cancellata dal registro come dispersa, il contratto d’arruolamento dei componenti dell’equipaggio si considera sciolto allo spirare del termine di un mese a contare dalla data in cui sono state ricevute le ultime notizie della nave. Non appena divenuta definitiva la cancellazione della nave dal registro, l’armatore deve versare all’USNM le somme per retribuzioni in tal modo dovute.
  2. Se un componente dell’equipaggio è deceduto, è dichiarato scomparso oppure è sparito in circostanze tali da far presumere come certa la sua morte, l’armatore deve versare all’USNM la retribuzione che ancora fosse dovuta all’arruolato.
  3. L’USNM tiene le somme ricevute a disposizione degli aventi diritto.

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