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Art. 74

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il diritto alla retribuzione nasce al più tardi il giorno dell’iscrizione nel ruolo d’equipaggio.
  2. La retribuzione dev’essere pagata alla fine d’ogni mese e al più tardi il giorno della cancellazione dal ruolo d’equipaggio, dedotte le eventuali anticipazioni concesse.
  3. Il diritto alla retribuzione è sospeso se l’arruolato non può prestare il suo lavoro perché sta scontando una pena di arresti oppure ha egli stesso cagionato per sua colpa l’incapacità al lavoro.
  4. Se l’arruolato è incapace al lavoro per causa di malattia o d’infortunio, il diritto alla retribuzione è sospeso per il periodo di tempo in cui all’arruolato è versata un’indennità giornaliera.

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