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Art. 73

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’arruolato ha diritto alla retribuzione convenuta e, se è il caso, a un’indennità per le ore di lavoro supplementari. Egli ha inoltre diritto, a bordo della nave, al vitto e all’alloggio.
  2. L’arruolato ha diritto, per ogni ora di lavoro supplementare, a un’indennità corrispondente al suo salario orario calcolato in base alla retribuzione convenuta, aumentato di un quarto.1
  3. Il Consiglio federale stabilisce, per ordinanza, i casi, in cui un’indennità complessiva fissa per il lavoro supplementare può essere prevista nel contratto di arruolamento.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

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