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Art. 71

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Tutti i componenti dell’equipaggio sono tenuti a eseguire con cura il lavoro che è loro affidato. Essi rispondono del danno cagionato intenzionalmente o per negligenza.
  2. L’arruolato deve rispetto e obbedienza al capitano e agli altri suoi superiori. Egli deve conformarsi agli ordini ricevuti come pure agli usi riconosciuti.
  3. In caso di pericolo di mare, i componenti dell’equipaggio devono prestare tutta l’assistenza di cui siano richiesti per il salvataggio delle persone, della nave e del carico.

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