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Art. 60

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’equipaggio della nave si compone del capitano e di tutta la gente di mare impiegata a bordo della nave e iscritta nel ruolo d’equipaggio.1
  2. Sono ufficiali i componenti dell’equipaggio in possesso del certificato di capacità per questa funzione, che sono stati assunti come tali.
  3. Se l’interesse del Paese lo esige, l’USNM può decidere, in ogni tempo e senza indicazione dei motivi, il licenziamento immediato di un membro dell’equipaggio. Se al componente dell’equipaggio licenziato e all’armatore non è imputabile colpa alcuna, la Confederazione li risarcisce del danno cagionato dal licenziamento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

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