Torna alla legge

Art. 59

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Se la nave fa scalo o termina il viaggio in un porto dove si trova un Consolato di Svizzera, il capitano deve avvertire il console dell’arrivo della nave e informarlo tempestivamente della partenza.
  2. Il capitano deve tenere a disposizione del Consolato i documenti di bordo fino alla partenza.
  3. A richiesta del capitano o delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, il Consolato è autorizzato a domandare all’autorità competente, in nome della Confederazione Svizzera, l’assistenza giudiziaria di uno Stato estero.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 1° ott. 2010 concernente l’approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, in vigore dal 20 ago. 2013 (RU 2013 2507;FF 2009 7831).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.