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Art. 55

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano è il rappresentante legale dell’armatore. La limitazione dei suoi poteri di rappresentanza non può essere opposta ai terzi di buona fede. Tuttavia, il capitano non può in nessun caso alienare la nave o costituire ipoteche sulla stessa.
  2. Nell’esercizio delle sue funzioni commerciali, il capitano deve attenersi alle istruzioni dell’armatore. Egli deve, conformemente agli usi, informarlo di tutto ciò che concerne la nave e il carico.
  3. Il capitano deve informare l’armatore senza indugio di qualsiasi vertenza giudiziaria concernente la nave. In tal caso, egli rappresenta l’armatore in giustizia, come attore o come convenuto, fintanto che l’armatore non conferisca mandato ad altro suo rappresentante.

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