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Art. 54

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano esercita su tutte le persone che si trovano a bordo della nave l’autorità che gli è conferita dalle norme e dagli usi generalmente riconosciuti in diritto marittimo. Egli risponde dell’ordine a bordo ed esercita il potere disciplinare.
  2. L’assunzione dell’equipaggio della nave spetta al capitano, sempreché l’armatore non si sia riservata questa facoltà. Se gli effettivi del personale di coperta o del personale addetto al servizio di macchina scendono sotto al numero normale, il capitano è tenuto ad assumere il più rapidamente possibile i sostituti necessari.

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