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Art. 33

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’iscrizione della nave nel registro del naviglio svizzero è fatta su richiesta del proprietario.
  2. Il Consiglio federale stabilisce quali sono i dati che la richiesta deve contenere, come pure i documenti giustificativi da allegare alla richiesta.1
  3. Ogni modificazione dei dati contenuti nella richiesta dev’essere comunicata dal proprietario all’Ufficio svizzero del registro del naviglio, che a sua volta ne informa l’Ufficio della navigazione marittima.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

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