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Art. 32

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Ogni nave svizzera porta un nome che deve apparire nel modo usuale a poppa e su ambedue i lati della prua.
  2. Il nome della nave deve distinguersi chiaramente da quello di altre navi svizzere; esso dev’essere approvato dall’USNM.
  3. Il nome del porto d’iscrizione dev’essere indicato a poppa, sotto il nome della nave, in una delle tre lingue ufficiali della Confederazione (Basilea, Basel, Bâle).

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