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Art. 3

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. La bandiera svizzera può essere inalberata soltanto da navi svizzere; le navi svizzere inalberano esclusivamente la bandiera svizzera.
  2. Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell’allegato I.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 4 della L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679;FF 2009 7425).

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