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Art. 2

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Sono navi svizzere le navi iscritte nel registro del naviglio svizzero.
  2. Basilea è l’unico porto d’iscrizione delle navi svizzere.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

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