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Art. 12

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. D’intesa con il Governo cantonale interessato, il Consiglio federale può affidare la gestione degli uffici o l’esercizio di determinate loro competenze a un’amministrazione cantonale.
  2. In questo caso, i rapporti di servizio e la responsabilità dei funzionari e degl’impiegati cantonali sono disciplinati, per quanto quest’ultimi agiscano in virtù di disposizioni della presente legge, dalla legislazione federale.

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