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Art. 11

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il Consiglio federale provvede all’organizzazione e al funzionamento dei due uffici. Esso emana la tariffa delle tasse che gli uffici stessi oppure i Consolati riscuotono nell’esercizio delle loro incombenze.
  2. La Confederazione risponde d’ogni danno risultante dalle misure e decisioni degli uffici, in particolare dalla tenuta del registro del naviglio svizzero; essa ha un diritto di regresso contro i funzionari e gl’impiegati che hanno commesso una colpa.

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