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Allegato 18

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale

(art. 138a e 148f )

Numero di persone ammesso sulle imbarcazioni da diporto e sui gommoni

  1. Il numero delle persone ammesse si calcola come segue, nella misura in cui, in applicazione degli articoli 107 (Principio), 110 (Carico), 136 (Bordo libero), 137 (Stabilità), 138 (Galleggiabilità), 140 (Impianti di governo) e 140a (Manovrabilità dei natanti a vela), non risulti un numero inferiore delle medesime: a. per le imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei canotti pneumatici e dei gommoni, la formula è:

Nella formula: L indica, in m, la lunghezza dello scafo giusta l’articolo 2 lettera b numero 2 B indica, in m, la larghezza dello scafo, compreso il parabordo se è fisso; c indica il coefficiente secondo la tavola qui appresso.

Genere di imbarcazionec
Imbarcazione a remi1,5
Imbarcazione a vela3
Imbarcazioni a motore
– senza ponte coperto o con ponte coperto inferiore a 0,25 L1,5
– altri2

b. Per i canotti pneumatici, la formula è

p =

Nella formula, S è, in m2, la superficie in proiezione all’interno delle camere ad aria. c. per i gommoni la formula è

P = (Li× Bi) / 0,45

Nella formula Li: è, in m, la lunghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d’aria;

Bi: è, in m, la larghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d’aria.

Non vengono fatte sottrazioni per installazioni quali camere d’aria trasversali ecc. Qualora il fabbricante indichi una portata compresa tra due valori, per esempio da sette a dieci persone, si prende come base il valore medio, eventualmente arrotondato al numero immediatamente superiore.

2. Il risultato del calcolo è arrotondato al numero superiore, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; altrimenti, è arrotondato al numero inferiore.

3. I sedili devono avere una larghezza di almeno 40 cm e offrire uno spazio di 75 cm almeno per le gambe a partire dalla parte anteriore dello schienale. Le superfici appropriate per sedersi devono essere di almeno 0,45 m2per persona.

4. Sulle imbarcazioni a motore con una potenza propulsiva superiore a:

  1. 6 kW, i sedili devono essere disposti almeno 12 cm al di sotto del bordo superiore dello scafo, del capodibanda, del parapetto e di parti simili;
  2. 30 kW, i sedili situati a poppa devono essere provvisti di uno schienale di un’altezza di 25 cm almeno o di una protezione equivalente.

5. Posti di governo non adeguati alla condotta sicura in piedi devono essere equipaggiati con un seggiolino di timoniere. Se la potenza propulsiva è superiore a 30 kW o se la sicurezza lo esige, il seggiolino del timoniere deve essere provvisto di uno schienale di un’altezza di almeno 25 cm o di una protezione equivalente. La distanza tra la parte anteriore dello schienale e il punto più vicino al timone dev’essere almeno di 50 cm.

6. Le imbarcazioni a vela devono offrire uno spazio sufficiente per un azionamento sicuro delle vele e del timone.

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