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Art. 166d

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. I gommoni immatricolati possono restare in esercizio, a condizione che dai controlli periodici prescritti non risultino criticità che richiedono la revoca dell’ammissione.
  2. I gommoni che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva UE1sulle imbarcazioni da diporto e per i quali non è stata presentata la dichiarazione di conformità prescritta dall’articolo 148j possono essere immatricolati fino al 1° gennaio 2025 in base al diritto previgente come imbarcazioni da diporto.
  3. I salvagenti con sagola di lancio non galleggiante devono essere dotati di una sagola galleggiante conformemente all’articolo 134 capoverso 5 o sostituiti prima del prossimo controllo periodico, tuttavia entro il 1° gennaio 2022.
  4. Le prescrizioni d’esercizio di cui all’articolo 142e devono essere emanate entro il 1° gennaio 2022.
  5. Le imbarcazioni sportive e quelle da diporto munite di motore fuoribordo con potenza di propulsione superiore a 25 kW già in esercizio devono essere dotate di un estintore, in conformità con la norma SN EN ISO 9094: 2018, Unità di piccole dimensioni – Protezione antincendio2, entro il 1° gennaio 2025 (allegato 15). Non è richiesto un post-equipaggiamento di impianti di estinzione fissi su imbarcazioni sportive o da diporto con motori entrobordo.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15

  2. La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

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