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Art. 166c

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. Le imprese che gestiscono i battelli di cui all’articolo 148 capoverso 4 devono predisporre il piano d’emergenza di cui all’articolo 148 capoverso 5 entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 ottobre 2015.
  2. I natanti immatricolati sui quali il posizionamento dei fanali soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.
  3. I natanti immatricolati sui quali il rumore in esercizio soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.
  4. Le dichiarazioni di conformità di imbarcazioni sportive immatricolate che sono state rilasciate in base alla direttiva 94/25/CE1rimangono valide finché l’imbarcazione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5.
  5. Le imbarcazioni sportive che sono state immesse in commercio o messe in servizio in Svizzera o nell’UE prima del 18 gennaio 2017 secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza, possono continuare a essere messe a disposizione sul mercato in Svizzera. Possono inoltre essere messe in servizio in Svizzera, sempreché adempiano le condizioni per il rilascio della licenza di navigazione di cui all’articolo 96.
  6. Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE2e già installati a bordo alla data di entrata in vigore delle modifiche del 14 ottobre 2015, possono continuare a essere utilizzati finché saranno sostituiti.
  7. Gli apparecchi radar e gli indicatori di velocità di virata conformi alla direttiva 96/98/CE possono essere installati a bordo soltanto fino al 15 febbraio 2017.
  8. Sui battelli a motore occorre controllare entro il 15 febbraio 2021 se la disposizione dei segnalatori acustici da parte del proprietario o del detentore rispetta le disposizioni di cui all’articolo 132 capoverso 3bis. Se tali disposizioni non sono rispettate, entro la data summenzionata il proprietario o il detentore deve adottare misure atte a garantire il loro rispetto.
  9. Le licenze per conduttori e battelli rilasciate secondo il diritto previgente rimangono valide. In caso di modifiche che comportano cambiamenti nella licenza, quest’ultima deve essere sostituita con una licenza conforme al diritto vigente.

Footnotes

  1. Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE, GU L 2014 del 26.8.2003, pag. 18.

  2. Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo, GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

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