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Art. 46a

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. Le infrazioni previste nell’articolo 44 soggiacciono alla giurisdizione penale federale.
  2. Le infrazioni di cui agli articoli 45 e 45asono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale, secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 19741. sul diritto penale amministrativo

Footnotes

  1. RS 313.0

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