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Art. 46

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. Le disposizioni generali del Codice penale svizzero1si applicano alle infrazioni di cui all’articolo 44.
  2. Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 19742sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13) si applicano alle infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a.

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. RS 313.0

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