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LITC · Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi
Art. 17
Art. 16
Art. 18
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Art. 17
Art. 16
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746.1
LITC
Federal Act
1 mar 1964
Fonte originale
L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale. Ai fini della vigilanza, può farsi assistere dai Cantoni e da associazioni private.
Il Dipartimento istituisce una commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta.
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