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Art. 17

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale. Ai fini della vigilanza, può farsi assistere dai Cantoni e da associazioni private.
  2. Il Dipartimento istituisce una commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta.

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