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Art. 16

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. La costruzione, il mantenimento e l’esercizio degli impianti secondo l’articolo 1 capoverso 2 soggiacciono alla vigilanza della Confederazione.
  2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può estendere questa vigilanza alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio di altri impianti di trasporto in condotta, in quanto appartengano alla Confederazione o a un istituto federale.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029).

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