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Art. 11a

744.21LIFFederal Act20 lug 1951Fonte originale
  1. Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:
    1. l’informazione sulla vigilanza;
    2. la notifica degli incidenti e dei quasi incidenti e le relative inchieste;
    3. il trattamento di dati da parte dell’UFT;
    4. la durata del lavoro e del riposo del personale.1
  2. Sono fatti salvi gli articoli 12–15.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889;FF 2016 7711).

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