Torna alla legge

Art. 11

744.21LIFFederal Act20 lug 1951Fonte originale
  1. Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.
  2. La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19571sulle ferrovie.

Footnotes

  1. RS 742.101

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.