743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Fino al 20 aprile 2018 le domande di approvazione dei piani, debitamente documentate, possono essere presentate conformemente alle disposizioni applicabili fino all’entrata in vigore della modifica dell’11 ottobre 2017. Nel quadro della procedura di approvazione dei piani e di rilascio dell’autorizzazione d’esercizio, esse saranno valutate conformemente al diritto previgente.
Gli attestati di conformità di componenti di sicurezza rilasciati fino al 20 aprile 2018 secondo la direttiva 2000/9/CE1restano validi.
Su domanda, le autorizzazioni d’esercizio rilasciate o rinnovate per una durata inferiore a quella della concessione vengono rinnovate a tempo indeterminato. Restano salve le misure di cui all’articolo 60.
Per i capitecnici riconosciuti come tali prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la competenza professionale di cui all’articolo 46a capoverso 1 è ritenuta comprovata.
Footnotes
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21. ↩
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