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Art. 73

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Per gli impianti e le parti di impianti realizzati prima del 1° gennaio 2007 rimangono applicabili le disposizioni concernenti i controlli periodici di cui ai numeri 94 e 104 e all’allegato 2 delle seguenti ordinanze:1
    1. ordinanza dell’11 aprile 19862sulle teleferiche a movimento continuo;
    2. ordinanza del 12 gennaio 19873sulle seggiovie;
    3. ordinanza del 18 febbraio 19884sulle funivie a va e vieni;
    4. ordinanza del 17 giugno 19915sulle funivie.
  2. Per gli impianti titolari di un’autorizzazione cantonale rimangono applicabili le direttive cantonali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).

  2. RS 743.121.1

  3. RS 743.121.2

  4. RS 743.121.3

  5. RS 743.121.6

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