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Art. 68c

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Ai periti non è consentito limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti.
  2. L’impresa di trasporto a fune concorda con i periti la portata della loro responsabilità e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.

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