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Commenti: Art. 68c | Omnilex
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OIFT · Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Art. 68c
Art. 68b
Art. 69
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Art. 68c
Art. 68b
Art. 69
743.011
OIFT
Federal Council Ordinance
1 gen 2007
Fonte originale
Ai periti non è consentito limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti.
L’impresa di trasporto a fune concorda con i periti la portata della loro responsabilità e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
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