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Art. 68

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. I periti non possono essersi occupati in precedenza, in altra funzione, dell’oggetto dell’autorizzazione.
  2. Devono essere indipendenti nelle loro decisioni; in particolare non possono sottostare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

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