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Art. 67

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

Nel loro settore d’esame i periti devono disporre delle conoscenze specifiche e dell’esperienza adeguate alla complessità del progetto da esaminare e alla sua rilevanza per la sicurezza, in particolare:

  1. devono provare di avere una formazione adeguata; e
  2. devono aver realizzato o effettuato perizie su oggetti paragonabili a quello in esame.

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