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Art. 24

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. La concessione può essere soppressa su richiesta del suo titolare. Gli obblighi di trasporto, quelli relativi all’orario e all’esercizio valgono fino alla soppressione della concessione.
  2. La concessione è ritirata se le condizioni previste per il suo rilascio non sono più soddisfatte. Può essere ritirata se l’autorizzazione d’esercizio è stata revocata.
  3. ** L’autorizzazione si estingue:
    1. alla sua scadenza;
    2. alla sua soppressione;
    3. al suo ritiro;
    4. alla sua revoca;
    5. tre anni dopo l’estinzione dell’autorizzazione d’esercizio.

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