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Art. 25b

743.01LIFTFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Chiunque in stato di ebrietà svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un’alcolemia qualificata.
  2. Chiunque a causa dell’influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell’articolo 24a e in questo stato svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  3. Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

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