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Art. 25a

743.01LIFTFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all’obbligo di diligenza (art. 18), all’obbligo di notifica (art. 24 cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 24 cpv. 2).
  2. Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’esecuzione.

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