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Art. 27

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’UFT ritira l’autorizzazione di accesso alla rete se il titolare non adempie più le condizioni.1
  2. Se il titolare di un’autorizzazione estera non adempie più i requisiti di cui agli articoli 4–8, l’UFT gli vieta l’accesso alla rete. L’UFT comunica questo divieto al servizio che ha rilasciato l’autorizzazione
  3. Il ritiro di un’autorizzazione estera riconosciuta in Svizzera vale anche per la Svizzera.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

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