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Art. 26

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. .1
  2. Chi prova di avere un interesse degno di protezione, in particolare chi percorre una tratta o prevede di percorrerla, può chiedere che gli vengano comunicati i prezzi delle tracce. In caso di contenzioso in merito al diritto di consultazione, decide la Commissione di arbitrato.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

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