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Art. 12b

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il Servizio di assegnazione delle tracce stila una sintesi della capacità quadro assegnata (dichiarazione della capacità), contenente i seguenti dati:
    1. la capacità già attribuita e il numero di tracce;
    2. la capacità presumibilmente ancora disponibile per la conclusione di accordi quadro.
  2. Il gestore dell’infrastruttura e le imprese interessate a svolgere il trasporto ferroviario (art. 9a cpv. 4 Lferr) possono concludere un accordo quadro sull’accesso alla rete. Nell’accordo specificano le caratteristiche delle tracce da attribuire.
  3. Per la conclusione di un accordo quadro deve essere presentata richiesta al servizio di assegnazione delle tracce. Se nell’ambito di tali richieste quest’ultimo rileva conflitti, cerca una soluzione consensuale. Se non si perviene a una soluzione, si segue per analogia la procedura di cui all’articolo 12c capoverso 2 lettere b e c.1
  4. L’accordo quadro non può assicurare alcun diritto esclusivo all’utilizzazione.
  5. Di regola l’accordo quadro è concluso per due periodi d’orario, tuttavia al massimo per dieci anni. Necessita dell’approvazione del Servizio di assegnazione delle tracce.
  6. L’accordo quadro può essere denunciato dal gestore dell’infrastruttura, dopo consultazione del Servizio di assegnazione delle tracce, per consentire un migliore utilizzo della tratta. L’accordo può prevedere il versamento di indennità per questi casi.
  7. Il Servizio di assegnazione delle tracce coordina gli accordi quadro per tracce transfrontaliere con i gestori dell’infrastruttura esteri interessati secondo gli articoli 9, 10 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/5452.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46).

  2. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, versione della GU L 94 dell’8.4.2016, pag. 1.

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