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Art. 11

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’attribuzione ordinaria delle tracce è effettuata dal servizio di assegnazione delle tracce in sintonia con la procedura in materia di orario. L’UFT fissa le scadenze per la richiesta delle tracce e la procedura d’attribuzione unitamente a quelle per la procedura in materia di orario. Le scadenze sono fissate d’intesa con il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce, applicando lo schema di cui all’allegato VII della direttiva 2012/34/UE1. L’attribuzione ordinaria delle tracce si svolge per tutte le richieste inoltrate al servizio di assegnazione delle tracce entro la scadenza fissata per l’attribuzione ordinaria delle tracce.2
  2. Chi richiede una traccia al di fuori delle scadenze previste al capoverso 1, ma almeno 60 giorni prima della prima corsa, è informato entro 30 giorni se la traccia desiderata è libera.
  3. L’ultima scadenza per richiedere la traccia scade:
    1. alle ore 17 delgiorno precedente lo svolgimento di singole corse non regolaridi imprese che hanno già prenotato altre tracce su una tratta per lo stesso periodo d’orario; oppure
    2. 30 giorni prima della prima corsa in tutti gli altri casi.
  4. Il Servizio di assegnazione delle tracce, d’intesa con il gestore dell’infrastruttura, può fissare a una data successiva l’ultima scadenza possibile per la richiesta.3
  5. Al momento dell’attribuzione delle tracce non è necessario esibire l’autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza.
  6. Il gestore dell’infrastruttura risponde a richieste ad hoc concernenti singole tracce di regola entro cinque giorni lavorativi.4
  7. L’informazione fornita sulle riserve di capacità disponibili è comunicata a tutti i richiedenti interessati.5

Footnotes

  1. Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; modificata da ultimo dalla decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

  4. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

  5. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

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