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Art. 10

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il gestore dell’infrastruttura accorda l’accesso senza discriminazioni alla propria rete se:
    1. si impone le stesse norme applicabili a terzi nell’attribuzione delle tracce e nella determinazione del prezzo per il proprio uso;
    2. riserva a terzi uguali condizioni e trattamento nell’attribuzione delle tracce e nella determinazione del prezzo;
    3. non impone alcuna condizione tecnica che non sia prevista in una legge o in un’ordinanza;
    4. 1 pubblica le condizioni fondamentali dell’accesso alla rete che non sono esplicitate nella presente ordinanza e le caratteristiche tecniche essenziali della tratta quali il profilo (pendenza), i raggi delle curve, la lunghezza dei binari di scambio, le lunghezze dei marciapiedi, la classe della tratta e il dispositivo di sicurezza;
    5. 2 offre prestazioni supplementari (art. 22), se ciò è possibile con l’infrastruttura e il personale disponibili.
  2. L’UFT stabilisce le modalità delle pubblicazioni.
  3. È fatta salva la competenza del Servizio di assegnazione delle tracce.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4331).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

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