Per l’immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le norme speciali seguenti:
1 le targhe sono rilasciate dai servizi competenti secondo l’ordinanza del 23 febbraio 20052concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sinistra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere di cui all’OVCC;
l’attestato di assicurazione non è necessario;
le licenze di circolazione non devono essere prese seco ma depositate presso il servizio che le rilascia.
I ciclomotori dei Cantoni, per i quali non è stata stipulata l’assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr), vengono muniti di targhe cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941). ↩