il tipo di veicolo è stato riconosciuto come ciclomotore sulla base dell’esame del tipo;
il veicolo presentato è conforme al tipo riconosciuto;
1 è stata fornita la prova che il ciclomotore costruito all’estero è stato oggetto dell’imposizione doganale o ne è esonerato.
La licenza di circolazione è rilasciata sulla base di un esame per gruppi di ciclomotori effettuato presso il fabbricante o l’importatore ai sensi dell’articolo 92 o sulla base di un esame singolo ai sensi dell’articolo 93. La sua validità è illimitata.
In caso di esami per gruppi, l’autorità d’immatricolazione del Cantone dove si trova l’azienda è competente a rilasciare la licenza di circolazione. .2
Il conducente di ciclomotori deve sempre portar seco la licenza di circolazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
Per. abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387). ↩
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