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Commenti: Art. 88 | Omnilex
Law
/
Art. 88
Art. 87a
Art. 88a
Art. 88
741.51
OAC
Federal Council Ordinance
1 gen 1977
Fonte originale
Per gli esami di guida si deve far uso dei veicoli menzionati nell’allegato 12 numero V.
I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facilitano la guida.
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OAC · Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
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